giovedì 16 agosto 2007

DM 329/04

DECRETO MINISTERIALE 01 DICEMBRE 2004 – NR. 329

D.M. 329/04 – Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’art. 19 del D.lgs. 25/2/2000 nr. 93 entrato in vigore il 12 febbraio 2005.
Gli “obblighi” degli utilizzatori di recipienti a pressione 


L’entrata in vigore del D.M. 329, relativo all’esercizio dei recipienti a pressione, chiarisce in maniera molto più marcata il ruolo di responsabilità che gli utilizzatori di recipienti a pressione hanno.
L’utilizzatore è la figura di riferimento in termini di gestione ed utilizzazione delle attrezzature a pressione.
Obblighi “Dell’utilizzatore”
con riferimento all’art. 4 D. Lgs 19/09/1994 n° 626 deve definire:

- Le apparecchiature critiche
- Il “Piano di ispezione e controllo delle apparecchiature critiche”.
Sono interessati al DM 329/04 i seguenti impianti:

§ per le attrezzature installate prima del 12 febbraio 2005, certificate secondo il D.Lgs. 93/00 per le quali era stata inviata la comunicazione di messa in servizio, questa è da intendersi equivalente alla dichiarazione di messa in servizio prevista dal regolamento, purchè integrata con i documenti tecnici e con il verbale di messa in servizio, se previsto, come richiesto per le nuove attrezzature.
§ Per le attrezzature messe in servizio dopo il 12 febbraio 2005, viene rammentato che all´atto della messa in esercizio l´utilizzatore deve inviare la dichiarazione di messa in esercizio all´ISPESL e all´ASL territorialmente competente.

Sono soggetti a verifica di messa in servizio anche gli apparecchi già in uso che:
§ per effetto di cessione o compravendita debbono essere installati nuovamente; a seguito di un trasferimento interno nella stessa azienda debbono essere diversamente allocati ed eserciti nuovamente; pur non essendo oggetto di alcun trasferimento, subiscono un cambiamento d´uso o di esercizio.

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