giovedì 16 agosto 2007

DL 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

DL 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Ai sensi del D- Lgs. 19/09/94 nr. 626/94 (G.U. 12/11/94) e successive modifiche in attuazione della Direttiva CEE 89/931.
La legislazione prevede, che tutte le Aziende, che hanno alle loro dipendenze dei lavoratori, istituiscano un apposito Servizio di sicurezza e prevenzione dei rischi che si corrono in merito agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali.

Tale servizio deve essere composto da un team di figure (Datore di lavoro, Responsabile del Servizio, Rappresentante dei Lavoratori, Addetto/i al Primo Soccorso, Addetto/i all’Antincendio ed Evacuazione, Medico competente).
I soggetti per ricoprire tali incarichi possono essere interni e/o esterni, ma è comunque necessario che siano opportunamente formati o dimostrino di avere le conoscenze necessarie.

Il servizio dovrà essere informativo e formativo ed analizzare tutti i possibili rischi a cui ognuno è esposto durante la giornata lavorativa. I rischi presi in considerazione dalla legge risultano essere i più svariati: movimentazione manuale dei carichi, produzione, operazioni al videoterminale, uso dei mezzi di manutenzione, ecc.

La Vs. Azienda dovrà, quindi, istituire un servizio di prevenzione e protezione con carattere continuativo che:
- istituisca un servizio documentale
- si renda disponibile per colloqui informativi/formativi sulla sicurezza
- visiti i luoghi ove le persone svolgono le loro mansioni per controllare se adottano le idonee procedure di sicurezza
- curi l’archivio dei documenti che gli competono
- fornisca ed aggiorni tutta la documentazione necessaria
- assuma, eventualmente, l’onere della nomina di Responsabile della sicurezza.

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